La consulenza in materia di trust non può in alcun modo essere improvvisata considerando la delicatezza del contesto in cui si opera e le particolarità giuridiche che questo particolare strumento implica.
Non è possibile istituire un trust così come si opera, ad esempio, nell’ambito della costituzione di una società; è necessario che, a livello propedeutico, si approfondiscano le motivazioni che inducono il Disponente a tale scelta al fine di giungere al perfezionamento di un atto istitutivo che sia da un lato completo e coerente dal punto di vista giuridico e dall’altro colga integralmente i desiderata del Disponente stesso.
La procedura per addivenire alla stipula di un atto istitutivo di trust richiede quindi, necessariamente, un periodo non breve.
Fondamentali, inoltre, sono le analisi e le verifiche connesse al rispetto della normativa c.d. antiriciclaggio di cui alla Legge n. 231/2007.